Art. 3.
(Finalità).

      1. Le disposizioni della presente legge, ai sensi degli articoli 4, 33 e 35 della Costituzione, disciplinano le professioni al fine di:

          a) garantire e tutelare la concorrenza, in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione e dei trattati europei;

          b) tutelare gli interessi generali connessi con l'esercizio professionale;

          c) valorizzare l'organizzazione delle professioni, quale risorsa prioritaria dell'economia della conoscenza;

          d) favorire il pieno sviluppo della persona umana, la sua libertà e dignità, nonché l'effettiva partecipazione dei professionisti all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese;

          e) garantire i cittadini assicurando la qualità, la deontologia, l'indipendenza di giudizio e l'autonomia del professionista;

          f) tutelare l'affidamento della clientela e della collettività;

          g) assicurare la correttezza e la qualità della prestazione professionale nell'interesse dei cittadini.

 

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